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Proprietari e titolari di contratto con patto di futura vendita (PFV): cosa si deve pagare

I proprietari degli alloggi siti in edifici amministrati da ITEA SpA e i locatari con contratto di locazione con patto di futura (PFV) sono tenuti al pagamento delle seguenti spese:

- proprietari in stabili amministrati da ITEA SpA:

a) spese di amministrazione;

b) acconto spese condominiali 

c) spese per manutenzione (quando dovute, in base a quanto stabilito dalla “Ripartizione delle spese di manutenzione”)

- titolari di contratto con PFV:

a) rata mensile per il riscatto dell’alloggio;

b) spese di amministrazione;

c) acconto spese condominiali* (se dovute)

d) spese per manutenzione** (quando dovute, in base a quanto stabilito dalla “Ripartizione delle spese di manutenzione”)

Gli interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono anche proprietari privati (e i titolari di alloggio con patto di futura vendita, se tenuti per contratto) in stabili di diretta gestione ITEA SpA vengono decisi in apposite assemblee, effettuate ai sensi delle norme del Codice Civile in materia di condominio. 

Le spese derivanti da tali decisioni vengono addebitate ai proprietari secondo i criteri fissati del Codice Civile, fatturate ed inviate da ITEA SpA. Per il servizio prestato dalla Società, che va oltre la normale attività di gestione, è dovuto un compenso calcolato percentualmente sul costo dell’intervento a carico di ogni singolo proprietario e fatturato.

*  I titolari di alloggio con PFV sito in condominio privato versano le spese condominali all’amministrazione condominale privata. 
** Le spese di manutenzione sono dovute sulla base di quanto recita il contratto (solo per migliorìa dello stabile). Per i titolari di alloggio PFV siti in condominio privato, il pagamento delle spese di manutenzione rientra nelle spese condominiali generali e va effettuato verso il condominio.