Domanda
Ho accettato l’alloggio che mi è stato proposto in cambio. Quando potrò traslocare? Quando devo riconsegnare il “vecchio” alloggio?
Risposta
Se il contratto di locazione dell’alloggio che deve essere rilasciato è stato stipulato ai sensi della L.P. 15/2005 non è necessaria alcuna autorizzazione dell’ente locale e pertanto la Società predispone il nuovo contratto di locazione non appena l’alloggio è consegnabile.
Se invece il contratto di locazione dell’alloggio che deve essere rilasciato è stato stipulato ai sensi della L.P. 21/1992 è necessario attendere che l’ente locale territorialmente competente rilasci l’autorizzazione a locare prima di stipulare il contratto.
Il “vecchio” alloggio deve essere rilasciato – consegnando le chiavi a ITEA S.p.A. – entro 30 giorni dalla decorrenza del nuovo contratto di locazione, altrimenti sul “vecchio” alloggio sarà applicato un’indennità di occupazione pari al canone di mercato. Pertanto, se tale termine viene rispettato, la duplice applicazione del canone sostenibile (sia sul vecchio che sul nuovo alloggio) dura solo un mese. Se invece il “vecchio” alloggio non viene rilasciato entro il suddetto termine, il canone di mercato continuerà ad essere dovuto fino alla materiale riconsegna alla Società (fermo restando il dovuto canone sul “nuovo” alloggio).