INFORMAZIONI GENERALI
Prelazione all’acquisto significa che ad un determinato soggetto è riconosciuto il diritto ad acquistare un bene prioritariamente rispetto ad altri soggetti (si tratta di una sorta di “preferenza”), a parità di condizioni stabilite dal venditore.
Secondo l’ordinamento, il venditore non rispetta la prelazione quando, ad es.:
- vende ad altro soggetto prima di proporlo al soggetto che gode della “preferenza”;
- vende ad un altro soggetto ma ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo proposto al soggetto che gode della “preferenza” il quale, inizialmente interpellato, ha manifestato disinteresse all’acquisto.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. SU IMMOBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO PROVINCIALE
- L’art. 33 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, in vigore dal giorno 31 dicembre 2016, ha abrogato il diritto di prelazione a favore di ITEA S.p.A. per tutti i casi in cui precedentemente era prevista in virtù dell’art. 83 della Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
- Di conseguenza, i soggetti che hanno ricevuto contributi pubblici per l’acquisto, risanamento o costruzione di alloggi (edilizia agevolata) non devono più inviare alcuna richiesta né comunicazione ad ITEA S.p.A. prima di vendere l’alloggio, in quanto la Società non ha più titolo per esercitare il diritto di prelazione.
- Restano fermi altri obblighi del soggetto previsti dalla L.P. 21/1992, per cui si rimanda alle istruzioni delle Comunità di Valle e/o dell’Ente che ha concesso il contributo.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. (in quanto parificata a IACP) DERIVANTE DA LEGGI NAZIONALI
PROCEDIMENTO
Il beneficiario del contributo, prima di vendere l’alloggio sul libero mercato, deve chiedere a ITEA S.p.A. se intende esercitare il diritto di prelazione.
La Società ha tempo 60 giorni, dalla data di ricevimento della notifica, per decidere se esercitare o meno il diritto di prelazione.
Di norma, entro tale termine il privato proponente riceverà una comunicazione scritta in cui la Società esprimerà la propria decisione.
Se - scaduti i 60 giorni dal ricevimento della proposta di acquisto dell’alloggio - ITEA S.p.A. non avrà comunicato nulla, il venditore è libero di proporre l’acquisto dell’immobile ad altri soggetti, allo stesso prezzo indicato nella notifica ad ITEA S.p.A.
Il suddetto termine rimane però sospeso nel caso in cui la Società abbia necessità di acquisire dati e documenti (non forniti dal venditore) oppure chiedere chiarimenti necessari ad identificare correttamente l’immobile.
A tal proposito, per garantire la speditezza del procedimento, si invitano gli interessati ad utilizzare i fac-simili messi a disposizione e ad inserire tutte le informazioni richieste.
ATTENZIONE
- La richiesta deve essere firmata da tutti i soggetti titolari del diritto di proprietà (ad es. tutti i proprietari in caso di bene comune o entrambi i coniugi in caso di regime patrimoniale di comunione dei beni);
- Si deve indicare se il bene sia gravato da diritti reali, di quale tipologia e il relativo beneficiario;
- Il prezzo indicato non deve comprendere eventuale mobilio, ma esclusivamente il bene immobile e le pertinenze che si intendono contestualmente alienare e dovrà corrispondere al prezzo che sarà indicato nell’atto notarile di compravendita;
- Si deve indicare l’indirizzo esatto presso cui si desidera ricevere le comunicazioni (se diverso dall’indirizzo dell’immobile proposto, cui si riferisce la prelazione);
- E’ necessario fornire almeno un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti e, preferibilmente, anche un indirizzo di posta elettronica;
- Se possibile, allegare o una piantina dell’alloggio oppure una divisione materiale della casa;
- Qualora ITEA S.p.A. rinunci al diritto di prelazione, il prezzo di vendita proposto sul libero mercato non potrà essere inferiore a quello proposto alla Società;
- Qualora il proponente venditore decida di abbassare il prezzo, dovrà riproporre l’alloggio ad ITEA S.p.A. affinché si esprima sulla relativa prelazione alle nuove condizioni economiche.
Leggi che stabiliscono il diritto di prelazione a favore dell’ITEA S.p.A.
- Legge 8 agosto 1977, n. 513 – art. 28 – comma 9
- Legge 24 dicembre 1993, n. 560 – art. 1 – comma 20
Altre leggi (ora abrogate) che stabilivano il diritto di prelazione a favore dell’ITEA S.p.A.
- Legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 – art. 17
- Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 – art. 22
- Legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 – art. 55
- Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 – art. 83
NORMATIVA
Per consultare la normativa provinciale nel testo in vigore:
http://www.consiglio.provincia.tn.it/
oppure collegarsi al sito www.provincia.tn.it e accedere alla sezione “leggi e regolamenti”
Per consultare la normativa nazionale nel testo in vigore:
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice