ATTENZIONE
Si stanno riscontrando problemi con il servizio di integrazione ANAC che comporta ritardi di aggiornamento delle comunicazioni sul sito ITEA S.p.A. e Sicopat.
Per eventuali informazioni contattare il RUP di riferimento.
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ITEA S.p.A. assolve gli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La Società provvedeva secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 3, dall’art. 27 bis e dall’art. 28 della L.P. n. 26/1993 e da D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della L.P. n. 4/2014, gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190 del 2012, erano assicurati con le modalità previste dall’articolo 4 bis della L.P. 31 maggio 2012, n. 10.
Ai sensi dell’art. 2 commi 4 e 6 della L.P. n. 4/2014 e dell’art. 10 comma 2 lett. b) della L.P. n. 26/1993, all’Osservatorio Contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento era attribuito il compito di pubblicazione dei dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture e affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici, anche per gli enti strumentali privati della Provincia.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, ultima parte, della L.P. 19/2016, “La Giunta provinciale integra il piano provinciale di prevenzione della corruzione con la specifica sezione prevista dall’articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2014, come modificato dal comma 4, e garantisce la pubblicazione dei dati in materia di trasparenza previsti da questa legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli enti strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, assicurano il rispetto degli obblighi previsti da questa legge entro lo stesso termine. Entro il medesimo termine la Provincia, nell’ambito dell’adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti in base all’articolo 2, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2014, assicura quelli riferiti agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).”. Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 50/2016 rispetto al precedente D.Lgs. 163/2006, si informa che l’Osservatorio provinciale non è stato adeguato entro il termine previsto dalla L.P. 19/2016. Pertanto, transitoriamente, la Società ha pubblicato dati e documenti sul proprio sito.
Con la L.P. 6 agosto 2019, n. 5 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021":
- è stato abrogato il comma 6 dell'art. 2 della L.P. 4/2014 "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5"
TESTO ABROGATO:
6. Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all’articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, sono assicurati con le modalità previste dall’articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).
- è stato abrogato l’art. 4 bis della L.P. 10/2012
TESTO ABROGATO:
Alle finalità di trasparenza dell’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l’osservatorio contratti pubblici e prezziario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:
a) degli enti strumentali previsti dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;
b) dei comuni e delle comunità;
c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;
e) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.
Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell’osservatorio.
Con deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità operative per l’applicazione di quest’articolo.
- è stata modificata la lett. b) del comma 2 dell’art. 10 della L.P. 26/1993, concernente l’Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni:
TESTO PRECEDENTE:
b) pubblicazione di dati raccolti ai sensi della lettera a), nonché di quelli relativi a contratti di lavori, servizi e forniture e affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici, secondo le previsioni della normativa provinciale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, e dell’articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
NUOVO TESTO:
b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella pubblicazione dei dati raccolti ai sensi della lettera a) e di quelli relativi agli affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici;
- è stato abrogato il comma 3 dell’art. 10 della L.P. 26/1993:
TESTO ABROGATO:
3. Le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all’osservatorio, a cura di un responsabile preliminarmente individuato, le informazioni relative al comma 2, lettere a) e b).
- è stato modificato il comma 8 dell’art. 3 della L.P. 19/2016, come segue:
TESTO PRECEDENTE:
8. La Giunta provinciale integra il piano provinciale di prevenzione della corruzione con la specifica sezione prevista dall’articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2014, come modificato dal comma 4, e garantisce la pubblicazione dei dati in materia di trasparenza previsti da questa legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli enti strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, assicurano il rispetto degli obblighi previsti da questa legge entro lo stesso termine. Entro il medesimo termine la Provincia, nell’ambito dell’adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti in base all’articolo 2, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2014, assicura quelli riferiti agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
NUOVO TESTO:
8. La Giunta provinciale integra il piano provinciale di prevenzione della corruzione con la specifica sezione prevista dall’articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2014, come modificato dal comma 4, e garantisce la pubblicazione dei dati in materia di trasparenza previsti da questa legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli enti strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, assicurano il rispetto degli obblighi previsti da questa legge entro lo stesso termine. Entro il 31 dicembre 2019 la Provincia, al fine dell’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mette a loro disposizione, anche integrando o modificando sistemi informatici esistenti, un apposito sistema informatico, che garantisca l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità del sistema con le banche dati delle autorità o amministrazioni statali. Fino alla data di messa a disposizione del sistema informatico comunicata dalla Provincia, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’adempimento dei medesimi obblighi con la pubblicazione nel proprio sito istituzionale ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, avvalendosi, per la pubblicazione dei dati previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera a), dell’attuale sistema informatico della Provincia. La Provincia garantisce il supporto agli enti locali per lo svolgimento dei compiti previsti da questo comma, anche con le modalità stabilite nell’ambito del protocollo di finanza locale.
IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO E’ IN VIGORE DAL 22 AGOSTO 2019.
Pertanto, allo stato, in mancanza di comunicazioni relative al nuovo sistema informativo da parte della Provincia autonoma di Trento, le pubblicazioni dovute in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi (compresi incarichi professionali), risultano:
- parzialmente, sul sito di ITEA Spa, nella sezione “Società trasparente/Bandi di gara e contratti” e/o nella sezione “Appalti&Gare” e/o nella sezione "Avvisi di indagine di mercato" e/o nella sezione "Società trasparente/Consulenti e collaboratori";
- parzialmente, sul sito dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Trento;
- parzialmente, per le procedure che la Società non svolge direttamente, sul sito di A.P.A.C.
I dati inerenti ITEA Spa all'Osservatorio sono raggiungibili ai seguenti link:
PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE ART.1 COMMA 32 L.190/2012 E ART. 4 bis LP 31/05/2012 n. 10
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (con i limiti sopra esposti)
Informazioni sulle manifestazioni di interesse e le consultazioni di mercato
utilizzare come criterio di ricerca il nome "Istituto Trentino Edilizia Abitativa" oppure il codice fiscale/p. Iva
Indice 2012-2013-2014
Indice 2015
Indice 2016
Interventi finanziati con fondi riconducibili al fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
In conformità alle raccomandazioni fornite dall’ANAC nel PNA 2022, oltre che in forza dell’art.1, co. 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo cui si applicano, in quanto compatibili, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, nella logica di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti del cd. PNC, si riporta di seguito il documento con i link diretti dei collegamenti con il SICOPAT in cui sono pubblicati i dati relativi agli interventi finanziati con i fondi del PNC.
Vedi anche la sezione Appalti & gare e il Portale Trasparenza dell'Autorità Anticorruzione.
Il riepilogo dei contratti di ITEA S.p.A. con i resoconti della gestione finanziaria degli stessi (importo aggiudicazione, somme liquidate ed importo finale), aggiornati ai sensi della normativa sulla trasparenza, sono estrapolabili indicando: Istituto Trentino Edilizia Abitativa nel campo "Denominazione Stazione appaltante" al seguente link>>
www.sicopat.provincia.tn.it- Ricerca contratti aggiudicati>>
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP)>>
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Elenco Annuale dei CUP
In applicazione dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii che al comma 2-quater prevede che:” I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale” si pubblica quanto segue:
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Creato il 31 Dicembre 2014, 00:00
Modificato il 12 Settembre 2023, 17:30