Data di prima pubblicazione del registro: 13 giugno 2017
accesso agli atti L.P. 23/1992 (procedimenti vari e appalti)>>
ACCESSO CIVICO PER OMESSA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
L’ACCESSO CIVICO è diritto di chiunque di richiedere DOCUMENTI, INFORMAZIONI, DATI, nei casi in cui sia stata omessa la loro PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA IN BASE ALLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA.
L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non è dovuta motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica e deve essere presentata alternativamente (AD UNO SOLO) dei seguenti uffici:
• al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (rptc@itea.tn.it); oppure in subordine
• al Settore/Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (se conosciuto da chi propone istanza); oppure
• all'Ufficio relazioni con il pubblico indicato nella pagina iniziale del sito istituzionale; oppure
• all’Ufficio Protocollo della Società,
utilizzando, in tutti i casi, il seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@itea.tn.it (o, per mittenti di posta certificata: iteaspa@pec.it ).
Per gli invii non telematici, indicare il seguente indirizzo:
ITEA S.P.A. – UFFICIO PROTOCOLLO – Via Romano Guardini, 22 – 38121 Trento
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento, ITEA S.p.A. provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
* * *
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L’ACCESSO CIVICO è, inoltre, il diritto di chiunque di accedere AI DATI E AI DOCUMENTI detenuti da ITEA S.p.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dalla norma e declinati dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.). La Società fornirà eventualmente anche “informazioni” ove queste siano contenute in dati e documenti già formati o detenuti.
In nessun caso la Società darà risposta positiva ove l’istanza richieda dati/documenti/informazioni non disponibili (non ancora formati, non detenuti, o per cui sia necessaria una qualsiasi attività di elaborazione); il richiedente non potrà quindi nemmeno pretendere il rilascio in un formato specifico: la Società fornirà eventualmente quanto richiesto nel formato già disponibile che comporti il minor aggravio possibile al carico di lavoro degli Uffici.
L'istanza di accesso civico deve identificare i dati o i documenti richiesti e non è dovuta motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica e deve essere presentata alternativamente (AD UNO SOLO) dei seguenti uffici:
• al Settore/Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (se conosciuto da chi propone istanza); oppure
• all'Ufficio relazioni con il pubblico indicato nella pagina iniziale del sito istituzionale; oppure
• all’Ufficio Protocollo della Società,
utilizzando, in tutti i casi, il seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@itea.tn.it (o, per mittenti di posta certificata: iteaspa@pec.it ).
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.
Se ITEA S.p.A. individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine sotto indicato per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, ITEA S.p.A. provvede sulla richiesta.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, ITEA S.p.A. provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, ITEA S.p.A. ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalle norme in materia.
* * *
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La richiesta di riesame va inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollo@itea.tn.it, rptc@itea.tn.it (o, per mittenti di posta certificata: iteaspa@pec.it ).
Se l'accesso è stato negato o differito per evitare un pregiudizio concreto all’interesse privato alla protezione dei dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione del dirigente competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La richiesta di riesame va inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollo@itea.tn.it, rptc@itea.tn.it (o, per mittenti di posta certificata: iteaspa@pec.it ).
Avverso la decisione del dirigente competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il controinteressato può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Per il ricorso al Difensore civico vale quanto indicato nell’art. 4 comma 4 della L.P. 4/2014 (testo in vigore al 23/12/2016) esclusivamente per gli enti titolari di delega, limitatamente alle funzioni delegate dalla Provincia autonoma di Trento; non si applicano ad ITEA S.p.A. le norme statali (art. 5 commi 8 e 9 D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016) in quanto valide esclusivamente per gli enti ivi indicati.
* * *
A seguito delle modifiche apportate dalla L.P. 19/2016 all’istituto dell’accesso civico disciplinato dalla L.P. 4/2014, il Titolare del potere sostitutivo è attivabile esclusivamente nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per i casi in cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria di dati, documenti e informazioni. Nell’eventualità, inoltrare eventuali comunicazioni al Direttore Generale (Titolare del potere sostitutivo) indirizzandole direttamente alla Società, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica: itea@itea.tn.it, rptc@itea.tn.it (o, per mittenti di posta certificata: iteaspa@pec.it).
FAQ esplicative Accesso Civico
L’accesso civico è disciplinato da:
• art. 5, art. 5 bis, art. 5 ter e 46 del D.Lgs. 33/2013
• art. 4 L.P. 4/2014
ESTRATTO NORMATIVA ACCESSO CIVICO
* * *
Restano ferme le diverse forme di accesso procedimentale degli interessati previste dalle leggi vigenti, con i limiti soggettivi ed oggettivi ivi indicati.
* * *
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: dott.ssa Martina Magnano (rptc@itea.tn.it)
* * *
Creato il 13 Dicembre 2017, 00:00
Modificato il 09 Luglio 2024, 10:24