Non è necessario chiedere l’autorizzazione all’inserimento di figli nati dopo l’occupazione dell’alloggio.
In tutti gli altri casi, è necessario chiedere l’autorizzazione ad ITEA S.p.A., che la concede dopo aver verificato che la superficie dell’alloggio sia idonea rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare, per evitare situazioni di sovraffollamento.
Se la superficie dell’alloggio non è idonea, l’autorizzazione all’inserimento non può essere rilasciata, con la sola eccezione dell’inserimento del coniuge o del convivente dell’assegnatario intestatario del contratto dell’alloggio.
Inoltre, la richiesta di autorizzazione all’inserimento non può essere rilasciata qualora sia stato adottato il provvedimento di revoca dell’alloggio o comunque il procedimento di revoca sia stato avviato.
Solo DOPO aver ottenuto l’autorizzazione all’inserimento da parte di Itea Spa è possibile chiedere in Comune la variazione anagrafica del nucleo familiare ossia la residenza nell’alloggio ITEA del nuovo componente.
Ottenuta la variazione anagrafica è necessario fare nuovamente elaborare, presso gli sportelli autorizzati, l’indicatore ICEF del nucleo familiare con il nuovo componente e presentarlo ad ITEA S.p.A. per l’aggiornamento del canone sostenibile a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Si richiama ancora l’attenzione sul fatto che la richiesta di variazione anagrafica presso il Comune per inserire il nuovo componente deve essere fatta DOPO il rilascio dell’autorizzazione all’inserimento da parte di ITEA S.p.A., per non incorrere nelle possibili sanzioni previste in caso di inserimento non autorizzato (revoca dell’alloggio e applicazione del canone di mercato).