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Prelazioni

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. SU IMMOBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO PROVINCIALE


INFORMAZIONI GENERALI

Prelazione all’acquisto significa che ad un determinato soggetto è riconosciuto il diritto ad acquistare un bene prioritariamente rispetto ad altri soggetti  (si tratta di una sorta di “preferenza”), a parità di condizioni stabilite dal venditore.
Secondo l’ordinamento, il venditore non rispetta la prelazione quando, ad es.:

  • vende ad altro soggetto prima di proporlo al soggetto che gode della “preferenza”;
  • vende ad un altro soggetto ma ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo proposto al soggetto che gode della “preferenza” il quale, inizialmente interpellato, ha manifestato disinteresse all’acquisto.

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Nelle leggi che disciplinano la concessione di contributi pubblici per l’acquisto, risanamento o costruzione di alloggi (edilizia agevolata) si trova spesso inserito, decorso il termine del divieto di alienazione, il diritto di prelazione a favore dell’ITEA S.p.A., nel caso in cui il privato intenda vendere l’alloggio che è stato oggetto di contributo.
Questa preferenza accordata alla Società ha la funzione di consentire al sistema provinciale di edilizia abitativa di poter aumentare il patrimonio da destinare all’edilizia pubblica, poter affrontare situazioni emergenziali non risolvibili con la programmazione di costruzioni e risanamenti di ITEA S.p.A., nonché evitare manovre speculative sugli alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati da enti pubblici.

PROCEDIMENTO

Il beneficiario del contributo, prima di vendere l’alloggio sul libero mercato, deve chiedere a ITEA S.p.A. se intende esercitare il diritto di prelazione.
La Società ha tempo 60 giorni, dalla data di ricevimento della notifica, per decidere se esercitare o meno il diritto di prelazione.
Di norma, entro tale termine il privato proponente riceverà una comunicazione scritta in cui la Società esprimerà la propria decisione.
Se - scaduti i 60 giorni dal ricevimento della proposta di acquisto dell’alloggio - ITEA S.pA. non avrà comunicato nulla, il venditore è libero di proporre l’acquisto dell’immobile ad altri soggetti, allo stesso prezzo indicato nella notifica ad ITEA S.p.A.
Il suddetto termine rimane però sospeso nel caso in cui la Società abbia necessità di acquisire dati e documenti (non forniti dal venditore) oppure chiedere chiarimenti necessari ad identificare correttamente l’immobile.
A tal proposito, per garantire la speditezza del procedimento, si invitano gli interessati ad utilizzare i fac-simili messi a disposizione e ad inserire tutte le informazioni richieste.

ATTENZIONE

  • La richiesta deve essere firmata da tutti i beneficiari del contributo provinciale;
  • Si deve indicare l’indirizzo esatto presso cui si desidera ricevere le comunicazioni (se diverso dall’indirizzo dell’immobile proposto, cui si riferisce la prelazione);
  • Il prezzo indicato deve riferirsi meramente all’alloggio (esclusi mobilio e pertinenze non oggetto dello stesso contributo) e dovrà corrispondere al prezzo che sarà indicato nell’atto notarile di compravendita;
  • E’ necessario fornire almeno un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti;
  • Se possibile, allegare o una piantina dell’alloggio oppure una divisione materiale della casa;
  • Qualora ITEA S.p.A. rinunci al diritto di prelazione, il prezzo di vendita proposto sul libero mercato non potrà essere inferiore a quello proposto alla Società;
  • Qualora il proponente venditore decida di abbassare il prezzo, dovrà riproporre l’alloggio ad ITEA S.p.A. affinché si esprima sulla relativa prelazione alle nuove condizioni economiche.

CASISTICA

1° Caso
Il beneficiario può alienare l’alloggio oggetto di contributo, prima dei 10 anni, senza trasferire  i contributi su altro alloggio o persona.
In questo caso è prevista la restituzione di parte del contributo ricevuto, come da tabella prevista  dall’art. 67 della deliberazione della Giunta Provinciale 29 marzo 1993, n. 3998. Gli stessi importi andranno aumentati del tasso ufficiale di sconto calcolato in ragione d’anno.

2° Caso
Il beneficiario può vendere l’alloggio oggetto di contributo, prima dei 10 anni, previa richiesta a ITEA S.p.A. dell'esercizio del diritto di prelazione e secondo le modalità di cui all’art. 67 della deliberazione della Giunta Provinciale 29 marzo 1993, n. 3998, trasferendo il contributo

  • su altro soggetto: purché lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti e, in tal caso, i vincoli devono rimanere per la parte residua sullo stesso alloggio;
  • su altro alloggio: avente le caratteristiche previste per l’edilizia agevolata; in tal caso i vincoli si trasferiscono, per la durata residua, sul nuovo alloggio.

3° Caso
Trascorsi i 10 anni:

  • se il beneficiario ha avuto un contributo in conto capitale, può vendere liberamente sul mercato
  • se il beneficiario ha avuto un contributo in conto interessi, può vendere liberamente sul mercato solamente dopo aver estinto il mutuo.

Casi particolari o non rientranti negli esempi:
Si prega di contattare direttamente l’ente erogatore del contributo o l'Ufficio Contratti e Appalti, al n. 0461-803114.

Ferme restando le disposizioni e gli obblighi di cui all’art. 84 della L.P. 21/1992 recante disposizioni circa la restituzione e il trasferimento dei contribuiti non ancora erogati, ai sensi del comma 1 dell’art. 67 della deliberazione della Giunta Provinciale 29 marzo 1993, n. 3998, l’ITEA S.p.A. non può esercitare il diritto di prelazione nei casi di cui all'art. 66 bis, ossia:
a)   acquisizione di quote di alloggio da parte di cointestatari del contributo;
b)   alloggi situati in costruzioni unifamiliari;
c)   alloggi gravati da diritti reali di godimento.

Leggi che stabiliscono il diritto di prelazione a favore dell’ITEA S.p.A.
- Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 – art. 83
- Legge 8 agosto 1977,  n. 513 – art. 28 – comma   9
- Legge 24 dicembre 1993,  n. 560 – art.  1  – comma 20

Altre leggi (ora abrogate) che stabilivano il diritto di prelazione a favore dell’ITEA S.p.A.
- Legge provinciale 6 novembre  1978, n. 44 – art. 17
- Legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 – art. 22
- Legge provinciale 6 giugno1983, n. 16 – art. 55

NORMATIVA 
per consultare la normativa nel testo in vigore:
http://www.consiglio.provincia.tn.it/
oppure collegarsi al sito www.provincia.tn.it e accedere alla sezione “leggi e regolamenti”