Accesso agli atti per Gare d'appalto di lavori
L’ordinamento prevede la possibilità di accedere agli atti delle gare di appalto limitatamente ad alcuni soggetti qualificati, portatori di specifico interesse.
Più precisamente deve trattarsi di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
In particolare, per quanto concerne la materia relativa al diritto di accesso nell’ambito delle procedure disciplinate dalla L.P. 26/1993 e ss.mm. e ii., è necessario fare riferimento:
Salvo quanto previsto dall’art. 79 comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., va sottolineato che la richiesta di accesso agli atti amministrativi è subordinata dalla legge ad una richiesta motivata (art. 32, comma 1, L.P. 23/1992 e ss.mm. e ii.; art. 25, comma 2, legge n. 241/1990).
Infatti, sulla Stazione Appaltante grava l’onere di valutare la contrapposizione degli interessi in gioco al fine di ammettere, non ammettere o differire l’accesso; di conseguenza, è necessario che il richiedente specifichi espressamente e dettagliatamente il proprio interesse (il quale deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata dall’ordinamento e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso) affinché venga messo a confronto con gli altri interessi in gioco (riferibili a concorrenti controinteressati e/o alla Stazione Appaltante in quanto portatrice di interessi pubblici).
È opportuno segnalare che sia l’art. 7 bis della L.P. 26/1993 e ss.mm. e ii., sia l’art. 13 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., dettano in materia di lavori pubblici una disciplina speciale rispetto alla previsione generale della L.P. 23/1992 o della L. 241/1990, per quanto riguarda la facoltà per l’amministrazione di differire o escludere l’accesso agli atti. In particolare viene notevolmente limitato il potere discrezionale di differimento riconosciuto alle Stazioni Appaltanti tant’è che, verificata la sussistenza dei presupposti e delle circostanze che rendono la fattispecie concreta coincidente con i casi tassativamente previsti dalla legge, sussiste in capo alle stesse un obbligo di differire il diritto d’accesso agli atti di gara.
Non sono ammesse dalla legge istanze di accesso agli atti preordinate al controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione (Stazione Appaltante).
I documenti relativamente ai quali si richiede l’accesso devono essere indicati sull’istanza (fornendo gli estremi o gli elementi utili ad identificarli).
Per non incorrere nel succitato divieto del controllo generalizzato e per permettere le valutazioni richieste dall’ordinamento alla Stazione Appaltante (verifica dei presupposti, delle circostanze, delle motivazioni, degli interessi, ecc.), in ogni caso l’interessato ad accedere agli atti deve fornire tutte le informazioni utili richieste dagli Uffici ed indicare con la maggior precisione possibile l’elenco degli atti che desidera visionare.
Ugualmente, per non vedersi respinta l’istanza di accesso agli atti, l’interessato dovrà fare estrema attenzione anche alla fase in cui si trova la procedura di affidamento, in combinazione con i casi di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. Infatti frequentemente la Stazione Appaltante riceve richieste improprie, spesso peraltro dipendenti da una valutazione soggettiva e utilitaristica del proprio interesse da parte del concorrente (non corrispondente all’interesse valutato rilevante dall’ordinamento per permettere l’accesso agli atti).
L’accesso si esercita tramite esame (previa fissazione di appuntamento) e/o estrazione di copia dei documenti (previo pagamento dei relativi costi, tramite bonifico).
Si applica in ogni caso anche l’eventuale normativa sopravvenuta.
Accesso agli atti di Gare d'appalto di Servizi/Forniture
Si applicano le norme e i principi sopra riportati [ad esclusione della L.P. 26/1993 e relativo regolamento]